Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri previsti dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa

 

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al Fondo per gli investimenti «Agricoltura, foreste e pesca» del Ministero delle politiche agricole e forestali, come determinata dall'allegato 2 di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.